(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 17 novembre 1987) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 8 ottobre 1981, n. 35; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 27 settembre 1984, n. 21, contenente modifiche ed integrazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 8 ottobre 1981, n. 35; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6015 dd. 5 ottobre 1987; Decreta: Art. 1. Il sesto comma dell'art. 24 del decreto del presidente della giunta provinciale dell'8 ottobre 1981, n. 35 viene sostituito dal seguente: "6. Un esemplare dei verbali e' depositato presso la direzione della scuola nella quale ha operato il seggio. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale vanno indicate le elezioni cui si riferiscono gli atti, va rimesso subito al primo seggio di ogni singola direzione didattica o istituto. Il primo seggio provvede immediatamente a stilare dei verbali riassuntivi assommando per ogni singola lista delle varie componenti e per ogni candidato i voti ottenuti nei singoli seggi nell'ambito della direzione o istituto. Il primo seggio provvede quindi a trasmettere entro e non oltre tre giorni dalla chiusura dei seggi i verbali degli altri seggi ad esso pervenuti e il verbale riassuntivo con i risultati globali alla commissione elettorale provinciale per gli adempimenti di cui ai successivi articoli. Il plico contenente i verbali di cui sopra deve essere recapitato alla segreteria della commissione provinciale, nei termini piu' brevi possibili, preferibilmente da parte di personale appositamente incaricato dalle singole istituzioni scolastiche".