(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto
                  Adige n. 51 del 17 novembre 1987)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  legge  provinciale 2 novembre 1973, n. 70, e successive
modifiche ed integrazioni;
   Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 8 ottobre
1981, n. 35;
   Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale 27
settembre 1984,  n.  21,  contenente  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto  del  presidente  della giunta provinciale 8 ottobre 1981, n.
35;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale n. 6015 dd. 5
ottobre 1987;
 
                               Decreta:
                               Art. 1.
 
   Il  sesto  comma  dell'art.  24  del  decreto del presidente della
giunta provinciale dell'8 ottobre 1981, n. 35  viene  sostituito  dal
seguente:
   "6.  Un  esemplare  dei  verbali e' depositato presso la direzione
della scuola nella quale ha operato  il  seggio.  L'altro  esemplare,
posto  in busta chiusa, sulla quale vanno indicate le elezioni cui si
riferiscono gli atti, va rimesso  subito  al  primo  seggio  di  ogni
singola  direzione  didattica  o  istituto.  Il primo seggio provvede
immediatamente a stilare dei verbali riassuntivi assommando per  ogni
singola  lista  delle  varie  componenti  e per ogni candidato i voti
ottenuti nei singoli seggi nell'ambito della direzione o istituto. Il
primo  seggio  provvede  quindi  a  trasmettere entro e non oltre tre
giorni dalla chiusura dei seggi i verbali degli altri seggi  ad  esso
pervenuti  e  il  verbale  riassuntivo  con  i risultati globali alla
commissione elettorale provinciale per  gli  adempimenti  di  cui  ai
successivi  articoli. Il plico contenente i verbali di cui sopra deve
essere recapitato alla segreteria della commissione provinciale,  nei
termini  piu'  brevi possibili, preferibilmente da parte di personale
appositamente incaricato dalle singole istituzioni scolastiche".